Pubblici Dipendenti e abbuoni pensionistici per invalidi civili con grado complessivo maggiore del 74%.
La questione della tutelabilità del diritto innanzi al Giudice Unico delle Pensioni (Corte dei Conti).
Sentenza Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la regione Campania – n. 124/2022 depositata il 7/2/2022
(precedente conseguito dall’avvocato Massimo Mazzucchiello per un suo assistito dipendente pubblico sul superamento dell’eccezione dell’Istituto di improponibilità per difetto di “specifica” domanda amministrativa).
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Com’è noto, dopo l’ultima pronuncia a SS.UU. della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. un. - 13/05/2021, n. 12903) per i pubblici dipendenti non è più possibile rivolgersi al Giudice Ordinario (Tribunale, sezione lavoro) per accertare il proprio diritto, -al pari dei lavoratori dipendenti nel comparto privato-, ad ottenere l’attribuzione del “beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva (…) fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa” di cui al terzo comma dell’art. 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, riconoscibile agli “invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra e successive modificazioni”.
In precedenza, si riteneva che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti scattasse solo dopo la conclusione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, e quindi i Pubblici Dipendenti, come per le loro controversie di lavoro con il datore di lavoro “pubblico”(salvo i casi dei docenti universitari, militari ed altre particolari categorie di lavoratori pubblici) potevano adire la sezione lavoro del Tribunale Ordinario per questo genere di controversie. Adesso è obbligatorio rivolgersi anche in “costanza” di rapporto di lavoro, secondo l’interpretazione a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 12903/2021, alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale (Giudice Unico delle Pensioni).
Il problema “intrepretativo” sulla tutelabilità in sede giudiziaria del “diritto” (complessità della questione che ha portato alla compensazione delle spese processuali) risiede nel fatto che potranno essere presi in considerazione, ai fini della maggiorazione contributiva, solo i periodi di attività lavorativa di epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario prescritto.
In questo modo, però, chi ha già conseguito in sede amministrativa prima o durante il rapporto di pubblico impiego il “verbale” sanitario ASL/INPS di riconoscimento del 75% di invalidità civile si troverebbe in una ingiusta situazione di vantaggio e di disparità di trattamento rispetto a chi ha avuto un verbale sanitario “negativo”, a parità di altre condizioni, con un grado complessivo ad esempio del 67% durante lo svolgimento del lavoro “pubblico”. Se infatti quest'ultimo intende contestarlo, (ritenendo di meritare una grado minimo del 75%), si scontra con la tesi dell’Inps, per la quale tale domanda di giustizia non sarebbe proponibile, perché la specifica domanda di pensione si propone solo alla conclusione del rapporto di lavoro, concorrendovi tutti i requisiti di legge. Verrebbe quindi a difettare il requisito della “concomitanza” dello svolgimento del rapporto di lavoro con la sussistenza del grado d’invalidità civile della misura minima del 75% e la posizione non sarebbe tutelabile… Un bel grattacapo! Il cane che si morde la coda... Il problema giuridico sotteso è grave, perché appare in contrasto con i principi costituzionali di possibilità di reazione del Cittadino avverso “tutti” i provvedimenti della Pubblica Amministrazione e di tutela dei diritti ed interessi legittimi ai sensi degli articoli 113, 24 e 111 della Costituzione in combinato disposto!
Come detto, presso la Corte dei Conti l’Istituto eccepisce solitamente l’improponibilità dell’azione per difetto di una specifica domanda amministrativa volta ad ottenere l’attribuzione di tali abbuoni pensionistici, non riconoscendola nella comune domanda amministrativa di accertamento del grado complessivo d’invalidità civile.
Su questo principale ed imprescindibile punto di contestazione, la Corte del Conti per la regione Campania, con Sentenza 124/2022 depositata il 7 febbraio 2022 si è pronunciata favorevolmente per il cittadino-pubblico-dipendente, con l’ammissibilità/proponibilità del ricorso, rilevando che “l’istanza presentata dal ricorrente per l’accertamento dell’invalidità civile è preordinata al riconoscimento dei benefici della contribuzione figurativa di cui alla citata legge n. 388/2000”.
Sul riconoscimento della validità di tale presupposto processuale, la Corte dei Conti ha proseguito con l’accertamento -con esito positivo- del requisito sanitario richiesto dalla legge ed ha quindi accolto il ricorso.
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