I di 2
Tutela inosservanza obblighi di previdenza e assistenza derivanti da contratti e accordi collettivi di lavoro (polizze infortuni e malattie cumulative per i dipendenti).
In particolare per gli infortuni extra-professionali e -professionali in franchigia Inail- per i lavoratori addetti nel settore elettrico (Enel, Terna, Servizio Elettrico Nazionale, Dalmazia-Trieste, ecc.) -
Principi di diritto comunque estensibili a tutte le polizze infortuni cumulative (tipo infortuni professionali ed extraprofessionali ad esempio stipulate da Finmeccanica SpA, Selex SpA, Università L'Orientale, ecc.).
(per visualizzare la 2^ scheda, sull'apposizione dei termini temporali entro cui completare la procedura arbitrale irrituale, questa volta liberamente accettata e proposta, puoi cliccare qui)
Scheda previdenza-assistenza derivante in particolare dal Contratto Collettivo di lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico (ex Enel SpA).
Importantissimo precedente di merito ottenuto dal Tribunale di Napoli,
Sentenza 28151/2012 Estensore Diego Vargas
Sulla importantissima questione proposta e sollevata dall'avvocato Massimo Mazzucchiello in favore dei lavoratori ed ex Colleghi dell'Enel SpA - Terna SpA della "facoltatività" o dell' "obbligatorietà" della clausola arbitrale stipulata dal datore di lavoro Enel con l'impresa assicuratrice, ma non prevista dal Contratto Collettivo di lavoro.
Le conseguenze sono importantissime:
-1) sia sul piano del pesante sbilanciamento economico. Infatti l'infortunato potrebbe essere indotto ingiustamente ad abbandonare la pretesa all'indennizzo previsto dalla polizza infortuni, dal momento che le spese del proprio arbitro-medico-legale e per la metà del terzo arbitro da designare in comune, restano irripetibili. Cioè non si possono recuperare, restando addossate al lavoratore infortunato anche in caso di esito positivo dell'arbitrato (irrituale, detto anche "perizia contrattuale", appunto proprio perché in polizza è previsto che non si applica il principio della "soccombenza" per il rimborso delle spese della controversia, normalmente previsto invece nel processo civile innanzi al giudice statale - Autorità Giurisdizionale Ordinaria);
-2) sia in termini di maggior tutela di imparzialità e di impugnabilità della decisione innanzi agli Organi di Giustizia Ordinaria;
-3) sia per la competenza attribuita (ANCHE PER GLI INFORTUNI EXTRA-PROFESSIONALI OCCORSI NEL TEMPO LIBERO!) al Giudice del Lavoro e non ai Giudici delle sezioni civili normali, dal momento che la fonte dell'obbligo di provvedere alla stipula della polizza è contenuta nel Contratto Collettivo di Lavoro, con GRANDE CELERITA' PROCESSUALE E TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO (riduzione e/o esenzione contributo unificato ed assenza imposta di registrazione della sentenza nei tre gradi di giudizio!).
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Secondo il Tribunale di Napoli in persona del Giudice del Lavoro Diego Vargas, su ricorso e sulle argomentazioni dell'avvocato Massimo Mazzucchiello, infatti, "... Punto controverso rimane, invece, la previsione, contenuta nel contratto di assicurazione stipulato tra le resistenti (Enel e Assitalia, n.d.r.) di un obbligo di procedere ad un arbitrato in caso di disconrdanza sulla valutazione dei postumi.
La questione, ad avviso di questo giudice, non può essere esaminata senza tenere conto del quadro complessivo di riferimento vale a dire omettendo di considerare che il contratto di assicurazione in questione è stato stipulato in relazione ad un obbligo sancito in capo al datore di lavoro dalla contrattazione collettiva.
Da tale considerazione discende, oltre che la competenza del giudice adito con riferimento al presente giudizio, la applicabilità del principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui: "sia l'arbitrato rituale che quello irrituale, i quali nelle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. sono ammessi solo se previsti da contratti collettivi e da norme di legge, costituiscono strumento alternativo e non esclusivo per la risoluzione di controversie di lavoro (art. 4 e 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533) non rilevando in contrario il fatto che la facoltatività non sia prevista atteso che, avuto riguardo al precetto di cui all'art. 24 della Costituzione, alla citata normativa sul processo del lavoro e all'art.6 della Convenzione 4 novembre 1950 per la salvaguardia de diritti dell'uomo (resa esecutiva in Italia con al alegge 4 agosto 1955 n.848) essa deve intendersi automaticamente inserita nelle clausole compromissorie relative alle controversie di lavoro " (Cass. SS.UU. 16044/2002).
Da tale orientamento cui questo giudice riiene di aderire per la condivisibilità delle argomentazioni e per la autorevolezza della provenienza, discende la mera facoltatività e non già l'obbligatorietà del ricorso ad un Collegio medico arbitrale in caso di disaccordo sulla valutazione dei postumi.
Tale conclusione appare fatta propria anche dalla sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli Sezione Lavoro N. 5542/2011 (-ottenuta anch'essa sempre dall'avvocato Massimo Mazzucchiello per altro ex Collega dell'Enel, n.d.r.-) in fattispecie asolutamente identica a quella oggetto del presente giudizio che a proposito della clausola in questione conclude: "In ogni caso va, però, ribadito, che il lavoratore avrebbe potuto benissimo dichiarare di non volersi avvalere della clausola e, pertanto, alcun problema si sarebbe posto".
Segue l'importatisisma Sentenza, Estensore Diego Vargas
del cui "precedente" potranno beneficiare decine di migliaia di dipendenti Enel ed ex Enel ed addetti al settore elettrico, nonché per le aziende meccaniche, ecc.
Scheda previdenza-assistenza derivante in particolare dal Contratto Collettivo di lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico (ex Enel SpA).
Importantissimo precedente di merito ottenuto dalla Corte d'Appello di Napoli, sez. lavoro,
Sentenza 3332/2013, Presidente ed Estensore Maria Rosaria Rispoli, Consigliere Giovanna Guarino e Consigliere Antonietta Savino.
Sulla importantissima questione proposta e sollevata dall'avvocato Massimo Mazzucchiello in favore dei lavoratori ed ex Colleghi dell'Enel SpA - Terna SpA della indennizzabilità delle conseguenze degli infortuni (professionali e/o extraprofessionali) anche in caso di "pre-esistenze", come ad esempio di poliartrosi del rachide, qualora sia sempre possibile apprezzare l'impatto su un soggetto considerato idealmente in punto medico-legale "sano" e "pulito".
In questo caso, anche se l'eccezione dell'impresa assicuratrice di improponibilità "temporanea" dell'iniziativa giurisdizionale a causa della clausola arbitrale stipulata con il datore di lavoro Enel è stata disattesa sin dal primo grado in Tribunale per essere stata la stessa proposta tardivamente (almeno 10 gg prima dell'udienza di discussione fissata in ricorso), si è ottenuto il risultato sperato di ribaltamento della decisione di prime cure.
Con una bella motivazione, la Corte territoriale ha spiegato perché non si possono escludere apoditticamnte e "de plano" tutte le conseguenze di un infortunio solo perché nella medesima zona anatomica vi fosse una pre-esistente malattia (l'artrosi nel caso specifico).
Interessante è poi il passaggio sulla problematica della "coassicurazione", sconosciuta al cittadino-lavoratore (fino al momento del deposito della polizza in giudizio dall'impresa assicuratrice), dal momento che l'Enel non aveva fornito la richiesta copia della polizza, ma solo una "sintesi" (compendio, o mera "guida" delle coperture assicurative e delle modalità di rchiesta dell'indennizzo della cui "co-assicurazione" non vi era traccia). In questo caso, a differenza della sentenza del Tribubale del 2012 pubblicata di lato, la Corte ha inteso condannare la "delegataria al pagamento dei sinistri" per l'intero. Sul punto rinviamo alla lettura della motivazione.
Entrambe le sentenza pubblicate sono divenute definitive e sono state onorate.
Ulteriore nota dell'autore alla Sentenza Trib NA 28151/12 sull'obbligo di fornire la polizza al lavoratore.
In realtà resta ancora irrisolto, seppure come fatto minore "secondario", un profilo di danno subito dal lavoratore in connessione con la mancata consegna, da parte del datore di lavoro, della copia della polizza infortuni sottoscritta con l'impresa assicuratrice in ottemperanza agli obblighi derivanti dal Contratto collettivo di lavoro.
Infatti, solo durante il giudizio, con il deposito della polizza da parte dell'impresa assicuratrice convenuta, è emerso che esisteva una "clausola di co-assicurazione" con altre due imprese assicuratrici e quindi le stesse non sono state evocate in giudizio, perdendosi il 30% dell'indennizzo. Circostanza non contemplata infatti nel "compendio assicurativo" distribuito ai dipendenti, né risulta prevista nel Contratto Collettivo di Lavoro. Ed inoltre non trova applicazione, come indicato in sentenza, il vincolo di solidarietà per cui la prescrizione nei confronti di queste due imprese assicurative non si è interrotta automaticamente! Ragion per cui il danno causato dalla mancata comunicazione della copia della polizza era ormai irreversibile (prescrizione biennale).