Come comportarsi se viene recapitata una raccomandata dell'Inps con cui l'invalido (civile o da contribuzione lavorativa) viene convocato a visita di revisione programmata o straordinaria.
Segue un esempio (fac-simile) di possibile lettera di convocazione
(per prestazioni di invalidità civile: assegno di invalidità civile parziale 74%, pensione di inabilità civile 100% ed indennità di accompagnamento):
Poiché le condizioni di salute di una persona, poste all'origine della protezione accordata dall'Ordinamento con la fruizione del trattamento assistenziale o previdenziale erogato dall'Inps, sono ovviamente suscettibili di modifica nel tempo e dal momento che non esiste un diritto "permanente" alla "rendita" e/o al trattamento pensionstico in correlazione alla scarsità delle risorse finanziarie statali, allora possono verificarsi 2 situazioni fondamentali per i cittadini.
1) Il riconoscimento del trattamento assistenziale attualmente in corso è sin dall'origine "temporaneo" in sede di visita medica con cui è stato riconosciuto il "diritto all'assegno" (di invalidità civile parziale, di pensione di inabilità civile e di indennità di accomagnamento). Esiste già una data di riferimento per una visita di revisione "programmata". In tal caso, dopo la legislazione di "semplificazione" intervenuta nel 2014, non occorre presentare una nuova domanda amministrativa, ma occorre attendere la convocazione a visita. Possiamo parlare di "domanda virtuale".
[Precisazione: questa disposizione (automatismo della chiamata a visita) si applica solo al comparto assistenziale dell'invalidità civile. Per le prestazioni contributive, tipo "assegno "triennale" di invalidità ordinaria, occorre sempre presentare la "domanda di conferma triennale" ai sensi del comma 7 dell'art.1 della Legge 222/84, per non perdere la continuità ed avvalersi della conferma permanente dopo 3 conferme triennali consecutive!].
[Nota: La legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, ha introdotto, con il comma 6 bis dell’art.25, importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che: “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita,nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.
Evidentemente la novella del 2014 ha come obiettivo primario la semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso dei verbali con rivedibilità e consente di superare il precedente modello organizzativo che richiedeva il concorso delle Commissioni ASL, rientrando adesso il tutto nella gestione unitaria dell’Inps].
Tale Legge 114/2014 sancisce un vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione).
Le conseguenze sono importantissime in caso di successiva prosecuzione del contenzioso in giudizio per i "dubbi" che ultimamente si stanno agitando presso la Corte di Cassazione per l'ipotesi di "soluzione di continuità" e necessità di presentazione di una nuova domanda amministrativa (cosiddetta "domanda di ripristino"- si veda la redigenda scheda a parte per gli approfondimenti dottrinari e giurisprudenziali).
2) il riconoscimento del trattamento assistenziale attualmente in corso è a tempo indeterminato. Ovvero, pur non essendo state già escluse eventuali future visite di revisione, non è stata già stabilita la data di revisione. In questo caso si tratta di "revisione straordinaria".
La base normativa di questo "potere-dovere" attribuito all'Inps risiede ovviamente nella Legge, nel rispetto della cornice di legittimità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 23 della Costituzione. Ai sensi infatti dell’art. 20 ,co.2, L. 102/2009 (analogamente alla previdenza in senso stretto, cf. art.1,co.7, L. 222/84), “l’Inps accerta altresì la “permanenza” dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, …”. E quindi la citata norma mostra chiaramente di volere escludere il “potere” dell’Istituto di sopprimere l’assegno d’invalidità civile in presenza delle medesime condizioni che erano state ravvisate e che avevano sorretto il precedente provvedimento di concessione in sede amministrativa.
Ovviamente, in caso di assenza ingiustificata alla visita di revisione, scatta la "sospensione" del trattamento, a cui fa seguito il formale e definitivo provvedimento di "revoca" del beneficio. In quest'ultimo caso, si parla di "definitività" della situazione giuridica senza possibilità di utilizzazione di strumenti di tutela (che andavano invece attivati prima, nella fase di "sospensione", nel periodo di decadenza di 6 mesi o 3 anni dalla comunicazione del verbale sanitario della visita di revisione, rispettivamente per l'invalidità civile e l'invalidità pensionabile-contributiva) ed andrà ripresentata necessariamente una nuova domanda amministrativa ed occorrerà dimostrare ex novo il possesso del requisito sanitario richiesto, oltre agli ulteriori elementi socio-economici per fare sorgere nuovamente il diritto alla prestazione assistenziale.
Si consiglia pertanto di scaricare e stampare (o ricopiare a mano libera) il seguente modello da fare presentare al Centro Medico Legale Inps da un parente o da un amico. E' importantissimo farsi rilasciare la ricevuta (o anche una stessa copia firmata e timbrata dall'Inps con data di ricezione). Ovviamente se si dispone di posta elettronica certificata (PEC) si potrà inviare detto modulo tramite questo canale.
In ogni caso occorre allegare:
- copia lettera di convocazione a visita medica di revisione Inps;
- copia documento di identità;
- certificato di malattia redatto dal propio medico di base;
Ricordarsi di firmarlo.
E' pertanto fondamentale per il cittadino assistito dall'Istituto non perdere questo vantaggio (!) e collaborare attivamente nel procedimento amministrativo Inps di revisione per motivi sanitari. Infatti, analogamente a quanto avviene nell'ambito di procedure di soppressione di prestazioni da parte dell'Inps a persone che hanno avuto il riconoscimento del loro diritto tramite una sentenza del tribunale (vedi precedente ottenuto da questo studio con Cassazione, 15 ottobre 2019, n. 26050/19), l'Istituto non può sopprimere la prestazione erogata se non accerta una modifica nel senso di miglioramento delle condizioni sanitarie che furono poste alla base del precedente riconoscimento. Mentre il caso del nostro "precedente" della Cassazione dello scorso anno ricollega tale effetto all'applicazione del principio dell'estensione oggettiva di "giudicato" nei rapporti di durata stabilito dal codice civile (art. 2909), in questo caso è la stessa legge che parla di verifica della "permanenza" delle condizioni sanitarie.
L'oggetto della verifica è quindi la "permanenza" delle condizioni sanitarie e non una "nuova" valutazione del grado di compromissione complessiva delle condizioni sanitarie.
[Nota: Anche se la esaminanda prestazione Inps è di natura assistenziale (esempio assegno d’invalidità civile parziale ex L. 118/71), non può non cogliersi l’identità di terminologia adoperata da Legislatore nei poteri-doveri attribuiti al medesimo Istituto (cf. citati art. 20, co.2, L. 102/09 ed art. 7, co.1 L. 222/84).
L’art. 1, comma 7, L 222/84 (previdenza in senso stretto su base di contribuzione del cittadino-"lavoratore") stabilisce che l’ “assegno è riconosciuto, per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell’assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell’eventuale attività lavorativa svolta.
Come ha insegnato la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. 1505/2002, 23082/2011, limitatamente al ragionamento sulle condizioni "sanitarie" da verificare in "permanenza"), la citata norma mostra chiaramente di volere escludere il “potere” dell’Istituto di sopprimere l’assegno in presenza delle medesime condizioni (anche sanitarie, per quello che qui interessa) che erano state ravvisate e che avevano sorretto il provvedimento di concessione della provvidenza (in sede amministrativa, in quanto in sede giudiziaria già si è detto al capo precedente: v. Cassaz. Ord. [Mazzucchiello] 26090/19 del 15/10/2019). Condizioni che non possono essere più diversamente valutate, dal momento che l’assegno, pur essendo riconosciuto solo per un periodo di tre anni, è confermabile per periodi della stessa durata qualora “permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa”].
Ma come deve reagire il Cittadino per tutelarsi e non dover necessariamente incappare in un possibile lungo contenzioso con drammatici e possibili risvolti di sospensione del trattamento e talvolta anche di restituzione di somme già fruite a titolo di assegni e/o indennità?
Questi sono i consigli basilari, ovviamente prima di consultare un avvocato previdenzialista:
A) preparare una cartella contenente la copia del verbale "storico" di riconoscimento dello stato invalidante (o della sentenza o decreto di omologa con Relazione di C.T.U./consulente tecnico di ufficio, se il riconoscimento è avvenuto in tribunale) e di tutta la documentazione "storica" sanitaria già esaminata in tale sede dalla Commissione (o dal C.T.U. del tribunale) e che ha originato il trattamento in corso, a maggior ragione se già si conosce la data di revisione "programmata". E' un'operazione preliminare e fondamentale per consentire infatti in sede di visita di revisione di procedere al cosiddetto "raffronto" delle condizioni sanitarie. Considerate poi che le stesse malattie, specie se coperte da "giudicato" del tribunale, non possono essere valutate diversamente (cf. nostro precedente Cassazione dell'ottobre 2019);
B) documentare tutte le visite di controllo effettuate regolarmente nel tempo dalla suddetta visita di riconoscimento "storico", in relazione alle patologie riconosciute al fine di dimostrare che non vi è stato miglioramento, ma che anzi sono intervenuti aggravamenti e/o nuove patologie concorrenti!
- Ad esempio, per una patologia all'apparato cardiocircolatorio tipo una cardiopatia ipertensiva (per la cui valutazione del relativo "danno d'organo", come da insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, non può prescindersi da un esame strumentale fondamentale come il "controllo dimensionale con ecografia cardiaca" -meglio se corredato di studio doppler dei flussi per la funzionalità diastolica-, oltre che dall'esame obiettivo in sede medica con presenza di dispnea da sforzo, aritmie, dolore ecc.), occorre predisporre un esame ecocardiodoppler del cuore. Se è aumentato ad esempio l'ispessimento della parete del ventricolo sinistro, oppure è diminuita la Frazione di Eiezione, oppure sono sorti problemi alle valvole cardiache od ancora è sorta anche una disfunzione diastolica (anomalia nella fase di rilasciamento e di riempimento delle camere cardiache prima della fase sistolica di compressione che da sola può giustificare la dispnea da sforzo anche con frazioni di eiezione elevate: maggiori del 50%, secondo le rilevanti -per la Cassazione- correnti nozioni di scienza medica), stadiata ad esempio come "pattern" da alterato rilasciamento, (I livello) e che nel precedente esame ecografico non compariva, allora siamo in presenza di un sicuro "non-miglioramento" (semmai siamo in presenza di un aggravamento e/o di nuove patologie) delle condizioni di salute che diedero luogo al pregresso riconoscimento e l'Inps non potrà che confermare la "permanenza delle condizioni".
- Analogamente, a parità di condizioni della "pompa", se subentra anche un "disturbo circolatorio", come una I.V.C., Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori (da considerare ovviamente come patologia "concorrente" dello stesso apparato cardiocircolatorio secondo la classificazione ministeriale del Ministero della Salute e secondo le comuni nozioni di scienza medica "cassazionalrilevanti"), documentabile con una ecografia-doppler al circuito venoso/arterioso delle gambe, siamo in presenza di un sicuro peggioramento delle complessive condizioni di salute. Secondo le comuni nozioni di scienza medica, infatti, il "ritardo" del ritorno del flusso sanguigno al cuore aggrava la disfunzione diastolica (fase di rilasciamento e di riempimento...).
- Gli esempi da fare sono numerosi, in relazione a ciascun distretto anatomico del corpo umano ed in questa sede non possono certamente esaurirsi anche in virtù dell'esperienza ventennale acquisita in materia di danno biologico e incidenza sulla capacità lavorativa. Si accenna soltanto alla natura delle patologie che sono talvolta "naturalmente ingravescenti", come ad esempio l'artrosi e/ la poliartrosi del rachide (colonna vertebrale). Ebbene questa patologia osteo-articolare dell'apparato locomotore non può che peggiorare con il tempo ed aggravarsi ulteriormente in conseguenza dello stile di vita (con sovrappeso) che innesca un circolo vizioso.
- Si pensi ad esempio alla "sedentarietà" e/o all'allettamento obbligato con conseguente aumento di peso/obesità ed ulteriore carico sulla colonna vertebrale già affetta da poliartrosi e/o scivolamento vertebrale e/o discopatie multiple, con sicuro peggiormento complessivo nel tempo. Anche in questo caso è pertanto utile documentare, in tempo utile per la visita Inps di revisione, la permanenza/aggravamento con un esame strumentale, previo parere del proprio medico di base, tipo TAC (senza mezzo di contrasto) della colonna vertebrale per poliartrosi e dicopatie multiple.
- Discorso a parte meritano le patologie dell'apparato psichico.
- In caso di sindrome ansioso-depressiva, ad esempio, andrà dimostrata la frequentazione sistematica di un Centro di igiene mentale con visite psichiatriche e colloqui periodici con eventuali somministrazione di psico-farmaci mediante la richiesta dei copia della cartella clinica del Centro. IL tutto da richiedere in tempo utile per la data fissata per la visita di revisione nella comunicazione dell'Inps, unitamente alla scheda redatta dal proprio medico di base attestante l'acquisto ed il consumo dei farmaci prescritti dal Centro di salute mentale.
- Altro discorso sono le patologie che possono innescarne altre in maniera secondaria.
- Cenni meritano l'ipertensione arteriosa ed il diabete mellito.
- L'ipertensione arteriosa che ha tantissime cause ma riconducibili quasi tutte all'indurimento/invecchiamento delle pareti delle arterie con perdita dell'elasticità, oltre ad avere come principale organo bersaglio il cuore, può causare l'isorgenza -all'apparato visivo- di una retinopatia ipetensiva con gravissimi danni progressivi. Quindi la convocazione alla visita di revisione sarà un utile momento per gli ipertesi per eseguire una bella visita oculistica con esame del fondo oculare!
- Stesso discorso per il diabete mellito: occorre verificare se vi siano complicanze presso il centro antidiabete che ci segue, tipo neuropatia (tipo bruciore ai nervi delle gambe), esame del fondo oculare per scongiurare e/o monitorare eventuali retinopatie diabetiche, funzionalità dei reni ed eventuali piaghe sulla pelle difficili da rimarginarsi...Il tutto deve essere puntualmente documentato tramite "relazioni diabetologiche", corredate di dati biometrici (peso, altezza, circonferenza addominale, indice di massa corporea, comorbilità e aggravamento del rischio cardiocircolatorio, ecc., con tutte le complicanze tipiche di questo disordine metabolico...).
In una apposita sezione di questo sito saranno riportate le cosiddette "comuni nozioni di scienza medica" le cui difformità ad opera dei medici delle commissioni amministrative e dei successivi consulenti medici del tribunale sono sempre sindacabili e censurabili innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (ed a maggior ragione innanzi ai tribunali ed alle corti territoriali)!
La presente scheda verrà progressivamente aggiornata con:
1) modulo per richiesta di "visita domiciliare" di persona assolutamente intrasportabile, come da allegato certificato del medico di base;
2) pro-memoria redatto ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90 da consegnare in sede di visita di revisione al Centro Medico Legale Inps (norme sul procedimento amministrativo) con il riepilogo (in fatto) delle condizioni sanitarie che originarono il riconoscimento storico e l'invocazione (in diritto) dei principi sulla necessità del "raffronto" medico-legale (v. precedente della Cassazione ottobre 2019 ottenuto da questo studio legale) in cui si sostanzia il giudizio sulla "permanenza".
Conviene dunque adoperarsi e prepararsi per quest'evento della visita di revisione, sia essa programmata (a maggior ragione...) che straordinaria!
In bocca al lupo!
SI ritiene utile riportare un prezioso documento pubblico fornito gentilmente a questo Studio Legale in data 23-10-2012 con protocollo 15203 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per l'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro, Ufficio III, Via Casilina nn. 1/3, 00182 Roma, nella persona del Direttore dell'Ufficio, dott.ssa Franca Franchi, che si ringrazia per la collaborazione:
Circolare n. 14 , prot. 04085 del 28 settmbre 1992, recante "Delucidazioni relative ad alcune problematiche derivanti dal sistema di accertamento delle invalidità civili introdotto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295".
[Nota: ovviamente, per quanto sopra riferito, sulla sopravvenuta legge di semplificazione del 2014, adesso non è più necessario per l'invalido ripresentare la domanda di conferma dell'invalidità civile alla scadenza programmata. Cosa che è sempre necessaria per la previdenza in senso stretto per l'assegno triennale di invalidità ordinaria su base contributiva previsto dalla Legge 222/1984]. Per i resto i principi ed i criteri valutativi e metodologici rimangono di una straordinaria attualità! Al punto da venire richiamati in tutti i principale testi dottrinari di medicina legale, tipo Jacone-Buccelli, L'Invalidità civile, ..., edizioni Cedam 2008].
Segue Circolare n. 14 del 1992 del Ministero Economia e Finanze