Il problema del modo di combattimento contro il contenuto delle perizie medico-legali secondo gli importantissimi principi di diritto contenuti nella storica Sentenza "leader" del 1949 della
Corte Suprema di Cassazione, 2^ sezione civile, 27 maggio 1949, n. 1358,
(Presidente Donato Pelosi, Estensore Domenico Di Pilato).
Una problematica di drammatica attualità con la novella introdotta con l'art. 445 bis c.p.c. (A.T.P.O., accertamento tecnico preventivo obbligatorio in cause previdenziali e assistenziali obbligatorie).
Sebbene la Sentenza 1358/1949 venga citata come "fonte" di Diritto Vivente praticamente in tutte le sentenze della Cassazione che spiegano come non sia necessario proporre la querela di falso in sede civile, (sia principale che incidentale), per combattere, per supposta erroneità e/o falsità ideologica, contro il contenuto delle relazioni dei consulenti tecnici d'ufficio (più assimilabile ad una "testimonianza" di una persona esperta, che ad una prova documentale, così Cass. 1358/1949), è praticamente introvabile in tutte le raccolte di giurisprudenza di legittimità, né è stato possibile reperirla presso la stessa Corte di Cassazione. Quindi, stante la drammatica attualità del problema in materia di "giudizio avverso le conclusioni del C.T.U. di cui all'art. 445 bis, 6° comma, c.p.c.", è stata reperita presso l'Archivio Generale dello Stato in Roma in copia conforme all'originale, di seguito pubblicata con gli "omissis" delle generalità delle parti.
Oggetto del grado in Cassazione degli anni '40, era l'annullamento di una perizia per falsità ideologica, disposta all'interno di una causa tra proprietari di fondi confinanti per la corretta apposizione di confini, in quanto vi era scritto che una data particella catastale era intestata a una parte, mentre poi si è accertato che era di spettanza di tutt'altra persona. Il mezzo prescelto per fare dichiarare tale erroneità era la querela di falso civile proposta in via principale inanzi al competente tribunale.
Secondo la Corte di Cassazione, Presidente Donato Pelosi, Estensore Domenico Di Pilato, (v. pagina 12 della sottostante sentenza pubblicata), "La querela di falso civile non è ammissibile ocntro il contenuto della perizia giudiziale (di cui agli artt. 191 e ss. c.p.c.) la quale, data la particolare sua natura, si distingue nettamente dalle prove documentali, di cui sopra, ed è piuttosto assimilabile alla testimonianza.
La perizia può essere definita come la testimonianza di una o più persone esperte, diretta a far conoscere o apprezzare un fatto (nel nosto coso il "fatto medico-legale", n.d.r.) per il quale occorrono speciali congnizioni scientifiche o tecniche.
La perizia non è un atto pubblico nel senso voluto dall'art. 2699 c.c., perché non è rivestita di pubblica fede e non è neppure una scrittura privata a mente dell'art. 2702 c.c. perché non proviene dalle parti o da loro incaricati. Rimane pertanto fuori dall'ambito di applicazione della procedura di falso civile. Ciò, peraltro, non significa che la falsa o erronea perizia sia immune da sanzioni. Vi può essere con il perito, che abbia agito con colpa grave, l'azione per danni...".
Quindi, per combattere ed opporsi al contenuto della relazione del c.t.u., in termini di dichiarazione di raccolta dati ed informazioni (esempio anamnesi patologica prossima e remota, effetuazione di determinate prove in sede di esame obiettivo del paziente) bisogna rifarsi agli ordinari mezzi di prova, come la testimonianza delle persone presenti durante la visita medica (parente accompagnatore, oppure il difensore delegato, oppure il consulente tecnico di parte).
Ciò nonostante, l'avvocato Massimo Mazzucchiello ha conseguito un importante precedente di merito presso il Tribunale civile di Napoli nel 2016 , secondo cui la querela di falso civile è sempre proponibile avverso alcune parti che costituiscono parte integrante della Relazione del c.t.u., ovvero avverso il contenuto del "verbale" delle operazioni peritali (che, seppure di stesura non obbligatoria da parte del Consulente quando non sia presente il giudice alle operazioni peritali, quando viene comunque redatto lo stesso fa pubblica fede per quanto viene indicato e quindi deve necessariamente venire impugnato con lo strumento di tutela della "querela di falso").
Per motivi di coerenza logica, si ritiene opportuno pubblicare dapprima la Sentenza di merito del Tribunale di Napoli del 2016 di accoglimento della querela per falsità ideologica commessa dal C.t.u. in ambito di operazioni peritali nel procedimento di A.T.P.O. di cui all'art. 445 bis c.p.c. in materia di accertamento delle condizioni sanitarie di invalidità pensionabile proposto da un lavoratore per ottenere dall'Inps l'assegno di invalidità ordinaria di cui alla Legge 222/84.
Segue Sentenza 29 giugno 2016, n.8213/2016 del Tribunale Ordinario di Napoli, IV sezione civile,
Presidente Franco De Riso, Estensore Barbara Tango,
di accoglimento della querela di falso civile avverso verbale di operazioni peritali in ATPO, proposta dall'avvocato Massimo Mazzucchiello in favore di un proprio assistito.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Segue Sentenza, Corte Suprema di Cassazione, 2^ sezione civile,
27 maggio 1949, n. 1358,
(Presidente Donato Pelosi, Estensore Domenico Di Pilato)
recuperata dall'avvocato Massimo Mazzucchiello presso l'Archivio Generale dello Stato in Roma nel 2016