L'importanza per i Consulenti tecnici medico-legali d'Ufficio dell'equa distribuzione degli incarichi con rotazione per rispettare gli imprescindibili canoni di imparzialità, terzietà ed equidistanza tra le parti.
La nomina del C.T.U. medico-legale iscritto nell'Albo di altro tribunale o non iscritto in alcun Albo (rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non avendo natura cogente e non essendo sanzionata la nullità per l'incensurabilità in Cassazione). Cfr. di recente Cass. n. 2103 del 24/01/2019: "La scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c., gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione".
La medesima Legge 69/2009 (miniriforma del processo civile), - oltre a prevedere:
- la riforma del processo previdenziale (come da successiva introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio con l'art. 445 bis del codice di procedura civile);
- l'inasprimento delle sanzioni per i C.T.U. che depositano in ritardo le loro relazioni peritali (con l'innalzamento della riduzione del compenso al 33% dal precedente 25% per il solo ritardo ed a prescindere dalla durata dello stesso - art. 51 Testo Unico Spese di Giustizia -, come da precedenti giurisprudenziali ottenuti da questo Studio Legale e pubblicati nell'apposita sottopagina di questo sito),
- la correlazione all'impossibilità per i cittadini di poter ripresentare una nuova domanda amministrativa all'Inps di accertamento dello stato invalidante fin tanto duri la causa (v. art. 56 L. 69/09 che estende anche al comparto assistenziale dell'invalidità civile il divieto valevole nell'ambito previdenziale in senso stretto previsto dall'art.11, L. 222/84;
- l'introduzione del sub-procedimento (art. 195, 3° comma, c.p.c.) di interlocuzione di scambio bozza relazione - osservazioni delle parti - valutazione sintetica del c.t.u. (con ulteriori possibile creazione di situazione di incompatibilità temporanea tra il Sanitario e l'avvocato previdenzialista della parte privata nel processo con l'Istituto, con evidenti situazioni di "imbarazzo" qualora fossero concentrati in mano allo stesso Consulente d'Ufficio più fascicoli afferenti allo stesso difensore, temendo quest'ultimo per le sorti peritali di questi ulteriori fascicoli per procedure ancora in corso e "concentrate" in mano allo stesso Consulente, con possibili ed evidenti situazioni di violazione del diritto di difesa);
- la creazione di fatto di ulteriori momenti di incompatibilità, dal momento che il procedimento bifasico per il contenzioso in materia previdenziale-assistenziale introdotto dall'art. 445 bis c.p.c. , prevede al 6° comma che il successivo giudizio di "opposizione" ha per oggetto proprio la "contestazione delle conclusioni del consulente". E quindi si potrebbero quindi generare "nuove" situazioni dinamiche di incompatibilità (equiparabili, nel caso di volta in volta da accertare a "gravi ragioni di convenienza") tra il difensore ed il Sanitario di cui si contestano le conclusioni qualora siano in corso ulteriori incarichi peritali relativi ad altre persone ma rappresentate dal medesimo difensore (cf. le "gravi ragioni di convenienza, di cui all' art. 51, ultimo comma, c.p.c., applicabile anche ai C.T.U. a norma dell'art. 63 c.p.c.) ,
ha investito profondamente anche gli aspetti sulla "trasparenza" degli incarichi ai Consulenti del giudice, sancendosi un vero e proprio obbligo per l'Autorità Giudiziaria di procedere con un'equa distribuzione degli incarichi, ricorrendo alla "rotazione" ed al rispetto di non superamento della soglia del 10% del totale degli incarichi conferiti dall'Ufficio Giudiziario, passando per la previsione di idonei strumenti anche informatici per la verifica "pubblica" del rispetto di questi criteri.
L'art. 23 delle Disposizione di Attuazione al Codice di Procedura Civile, come novellato dalla L. 69/09, dispone infatti:
"Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici".
Si è da poco sviluppato il Diritto Vivente, fornito dalla Giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione (v. sotto, Cass. SS.UU. 18 maggio 2016, n. 10157) che ha interpretato (in sede disciplinare per un magistrato della sezione lavoro di un tribunale che aveva di fatto concentrato gli incarichi di CTU in materia previdenziale su pochi consulenti medici) tale art. 23 disp. att. c.p.c., nel senso che il criterio corretto da seguire non deve essere "numerico" (cosa difficilmente verificabile nei tribunali di grandi dimensioni), ma nell'«equa distribuzione degli incarichi che fa in ogni caso capo ai singoli magistrati e che non è suscettibile di una predeterminazione numerica o percentuale, dovendosene di caso in caso verificare la violazione».
Su tale scia di imposizione da parte del Legislatore di precisi obblighi in capo ai C.T.U. (di vitale e delicata importanza in ambito di accertamenti di natura "percipiente" in ambito previdenziale-assistenziale e di responsabilità medica di strutture sanitarie) di trasparenza e di obblighi di imparzialità e terzietà, rotazione, equa distribuzione degli incarichi, l'avvocato Massimo Mazzucchiello ha conseguito importanti risultati in termini di precedenti giurisprudenziali innanzi al Giudice Amministrativo (T.A.R. Lazio, sezione seconda ter: Sentenza 4/12/2017, n. 11946/17 Presidente Pietro Morabito, Estensore Mariangela Carminiti e Sent. 20/6/2018, n. 6899/18, Presidente Pietro Morabito, Estensore Fabio Mattei, entrambe definitive e passate in giudicato, di seguito pubblicate) per l'acquisizione di prove per garantire l'imparzialità del Consulente tramite gli istituti processuali dell'astenzione e ricusazione, come ad esempio l'accesso alle fatture elettroniche a dimostrazione di una possibile situazione di incompatibilità prevista dalla legge (art. 51, n.3, c.p.c.) per l'esistenza di rapporti di credito attuali con la parte pubblica del processo previdenziale (Inps). Evidentemente, solo con l'estinzione del rapporto di credito, il C.T.U. ritorna ad essere compatibile con l'acquisizione di nuovi incarichi.
Al di là dei dubbi sull'obiettività ed imparzialità che possano sorgere in capo al C.T.U. e che possono sempre prospettarsi al Giudice con lo strumento della ricusazione /istanza di sostituzione (Cass. SS.UU. 13/6/2019, n. 15898, capo 2.3, II paragrafo), tale situazione di incompatibilità per motivi di dipendenza economica attuali e concreti è espressamente prevista dalla legge (art. 51, n. 3, c.p.c.).
Si allegano quindi le citate 2 Sentenze emesse dal T.A.R. Lazio (definitive e passate in giudicato) su ricorsi promossi dall'avv. Mazzucchiello con cui è stato riconosciuto il diritto per l'invalido civile o invalido pensionabile ad accedere alle fatture elettroniche emesse dal C.T.U. nominato nella sua causa al fine di redigere la dichiarazione di ricusazione con istanza di sostituzione ai sensi dell'art. 51, n. 3, del codice di procedura civile.
Si ritiene utile pubblicare , infine, per consonanza di argomenti ed evidente connessione, la citata Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite 18 maggio 2016, n. 10157 (ovviamente con i dati oscurati del magistrato coinvolto) per il Diritto Vivente in tema di corretta interpretazione dell'art. 23 delle Disposizioni di attuazione al c.p.c. in materia di interpretazione del limite del 10% del totale degli incarichi dell'Ufficio giudiziario (da proiettarsi verso il singolo magistrato) e del dovere, per i giudici che procedono alle nomine di c.t.u., di evitare concentrazioni di conferimento incarichi nei confronti di pochi consulenti ricorrendo appunto all'equa distribuzione degli incarichi tra più consulenti.
Analogamente, per il caso di C.T.U. nominati e non iscritti nell'Albo di quel tribunale (o non iscritti in alcun Albo) , così ha deciso la Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite in sede disciplinare per un magistrato, Sentenza 13/06/2019, n. 15898:
<<Egualmente, le corrispondenti norme di procedura civile, nell'interpretazione fornitane da questa Corte (v. Cass. n. 19173 del 2015; id. n.ri 7622/10; 6050/10; 5473/01), non hanno natura cogente e, pertanto, l'inosservanza di esse da parte del giudice di merito che, secondo il suo apprezzamento discrezionale, affidi l'incarico a consulente iscritto nell'albo di altro tribunale (o non iscritto in alcun albo), e non indichi nel provvedimento i motivi di tale scelta, non produce alcuna nullità nè è censurabile in sede di legittimità (cfr. di recente Cass. n. 2103 del 24/01/2019: "La scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c., gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione")>>.
Segue Sentenza 4/12/2017, n. 11946 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, Presidente Pietro Morabito, Estensore Mariangela Carminiti (avv. Massimo Mazzucchiello).
(con interessanti spunti di riflessione sul rapporto tra gli strumenti degli avvocati in materia di accesso documentale tra l'ordine di esibizione previsto dall'art.210 c.p.c. e l'accesso agli atti di cui alla L. 241/90)
2^ Sentenza
Segue Sentenza 20/6/2018, n. 6899/18 del Tribunale Amministrativoi Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, Presidente Pietro Morabito, Estensore Fabio Mattei (avv. Massimo Mazzucchiello).
(con interessanti spunti di riflessione sul rapporto tra gli strumenti degli avvocati in materia di accesso documentale tra l'ordine di esibizione previsto dall'art.210 c.p.c. e l'accesso agli atti di cui alla L. 241/90)