Per la pensione anticipata di vecchiaia con invalidità all'80%, occorre riferirsi ai più favorevoli criteri medico-legali per l' "invalidità civile" e non al criterio medico-legale valido per le pensioni dirette di invalidità pensionabile (L. 222/84).
Importante precedente giurisprudenziale appena conseguito dall'avvocato Massimo Mazzucchiello a inizio 2021 presso la Corte d'Appello di Napoli sul criterio medico-legale a cui fare riferimento per la nozione di invalidità (all'80%) in ambito di riconoscimento di pensione di vecchiaia anticipata (prevista dall'art.1, comma 8, decreto legislativo 503/1992).
La Corte d'Appello di Napoli, sezione lavoro, Presidente Raffaella Genovese ed Estensore Vincenza Totaro e Consigliere Annamaria Motti, su nostra espressa richiesta - (motivo sostanziale dell'appello proposto nel 2016 ed oggi esaminato)- ha aderito all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. lav. 15-04-2013, n. 9081, conf. Cass., lav. 13-09-2003, n. 13495) sull'impiego esteso a tale ambito di pensione "contributiva" anticipata all'80% di invalidità del CRITERIO TABELLARE predeterminato in uso per l'invalidità civile (d. lgs 509/88 e DM 5-2-92) per la determinazione della compromissione della capacità lavorativa generica e semispecifica (che prevede infatti anche la possibilità di ottenere maggiorazioni del 5% per ciascuna patologia, prima di procedere al computo della valutazione complessiva della percentuale invalidante).
Il sistema valutativo medico-legale "tabellare", (a differenza di quello "extra-tabellare con giudizio di forte individualizzazione attitudinale" valido -quest'ultimo- nell'ambito dell'invalidità pensionabile "diretta" dell'assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità contributiva ai sensi della Legge 222/1984), offre infatti maggiori garanzie sulla prevedibilità del risultato di accertamento del "fatto" medico-legale a cui la legge ricollega effetti giuridici ("fatto-diritto").
Questo significa che i Cittadini, d'ora in avanti, avranno maggiori chances di successo della causa ed ulteriori garanzie di trasparenza ed imparzialità, dal momento che il Consulente Tecnico medico-legale d'Ufficio, godrà di minore "discrezionalità tecnica" nel giudizio di personalizzazione del danno biologico come incidente sulla capacità lavorativa ed è obbligato ad associare la percentuale invalidante per ciascuna patologia, prima di procedere alla personalizzazione di tale compromissione (seppure meno "individualizzata" rispetto alle mansioni del lavoratore espletate o espletabili e delle sue attitudini/formazione professionale, ecc.) delle maggiorazioni 5% e di calcolare la percentuale complessiva nella combinazione tra patologie concorrenti e coesistenti, secondo precise regole procedurali e facilmente verificabili e controllabili dal Giudice (parte prima del Regolamento ministeriale D.M. 5-2-1992 a cui demanda il decreto legislativo 509/1988 per le valutazione degli invalidi civili, in assenza di contribuzione, trattandosi di prestazioni "assistenziali", cioè totalmente finanziate dallo Stato) con l'impiego della formula riduzionistica ed il ricorso ai criteri analogici infra ed extra-tabellari, nel caso in cui una determinata patologia non dovesse essere prevista dalle Tabelle di invalidità civile.
Da considerare inoltre che con tale "sistema tabellare", costituito da un sistema di tabelle che individuano "indici medi" riferiti ad un'attività lavorativa generica (così Cass., lav, 15/05/2020, n. 9044, capo 13), si possono inoltre fare valere anche le "comuni nozioni di scienza medica" in ordine, ad esempio, alla "decrescenza della capacità lavorativa GENERICA in ragione dell'età" (cf. testi dottrinari di Igiene sul lavoro - Albano-Salvaggio, Manuale di Igiene , Ed. Piccin), ancor più nella misura in cui il lavoratore si avvicini all'età pensionabile!
Secondo la Corte d'Appello napoletana, (e "correggendo" sul punto il Tribunale di Napoli Nord), quindi, non si deve più applicare il criterio extra-tabellare in uso in ambito dell'invalidità pensionabile ex L. 222/84 (cosiddetta capacità lavorativa -"specifica"- in occupazioni confacenti alle attitudini personali), ma si deve ricorrere all'impiego degli "indici/valori medi" desumibili dalle tabelle di invalidità civile "predeterminate" e che consentono un controllo più penetrante sull'operato del c.t.u..
La questione è molto importante ed appetibile per i Cittadini in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, in quanto per i lavoratori dipendenti "invalidi in misura non inferiore all'80%" l'età della pensione di vecchiaia resta ancora fissata (anche dalla Riforma c.d. Fornero dal 2012, che non l'ha soppressa, né modificata) a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini (da raccordare ovviamente con la "finestra mobile").
Da considerare, inoltre, l'ulteriore possibilità di ottimizzazione della propria posizione previdenziale/assistenziale in possibile combinazione, ricorrendone i requisiti socio-economici di non superamento del presecritto limite di reddito personale dell'invalido, con la percezione dell'assegno di invalidità civile parziale (previsto dall'art. 13 della L. 118/1971), non risultando incompatibile, dal momento che la Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza 11750/2015, ha chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata, prevista dal comma 8 dell'art.1 del decreto legislativo 503/1992 non è una pensione diretta di invalidità, bensì ha natura di una normale pensione di vecchiaia erogata in via anticipata a fronte di determinati requisiti sanitari (invalidità non inferiore all'80%).
Pur dovendosi rifare al medesimo sistema di valutazione "tabellare" di invalidità civile, secondo l'imporante Ordinanza della Corte d'Appello di Napoli dell'11 gennaio 2021, qui di seguito pubblicata: