II Sentenza di 5:
Corte di Cassazione, SS.UU., 25 febbraio 2011, n. 4614/11
Presidente ed Estensore Paolo Vittoria
La Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, conferma che per combattere la Z.T.L. a pagamento ritenuta illegittima ed ingiusta è meglio rivolgersi al Giudice Ordinario
(giudice di pace e tribunale in secondo grado).
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Si tratta di una perla di diritto. Di un prezioso scrigno di principi di diritto in favore dei Cittadini (utenti della pubblica strada demaniale) per combattere contro la Pubblica Amministrazione che non può opporre nuovi provvedimenti amministrativi (per sfuggire all'obbligo di restituzione di quanto illegittimamente incassato -ZTL, ma anche tariffa sosta/strisce blu) da superare con defatiganti e costosi ricorsi al Giudice Amministrativo: in questi casi, secondo la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, (Presidente ed Esensore Paolo Vittoria) la posizione della P.A. non è di "potere", ma di "obbligo"!!!
Non rientra, cioè, nell'esercizio di un pubblico potere!
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Il Giudice Ordinario, infatti, potrà pronunciarsi direttamente sulla domanda di restituzione di quanto pagato dal Cittadino, previa disapplicazione incidentale dei provvedimenti comunali istitutivi della ZTL, senza necessità per il Cittadino di doversi avventurare in lunghe, defatiganti e costose battaglie legali innazi al giudice amministrativo (TAR e consiglio di Stato in secondo grado...).
E' stato pertanto respinto il ricorso per cassazione proposto dal comune e notificato all'avvocato Massimo Mazzucchiello per conto del cittadino suo assistito, non costituitosi in giudizio.