IMPORTANTE ED INNOVATIVA SENTENZA SULLA LEGITTIMITA’/ILLEGITTIMITA’ delle strisce blu (sosta tariffata) alla Riviera di Chiaia nel Comune di Napoli.
Il punto della situazione: “precedente” unico nazionale.
(Giudice di Pace di Napoli, 8^ sezione civile,
Giudice dott. avv. Guglielmo Ciaramella,
con certificazione passaggio in giudicato del 6 luglio 2022)
Si ricorda che in tali aree di particolare pregio urbanistico non vige l'obbligo di installare stalli a sosta libera, ed in questo si caratterizza questo "precedente".
E’ stato di conseguenza annullato il verbale sanzionatorio per omesso pagamento della tariffa tramite l’apposito parcometro di un cittadino assistito dall’avvocato Massimo Mazzucchiello. Il Comune di Napoli è stato anche condannato a rimborsare le spese processuali.
I motivi del ricorso con l’invocazione della “disapplicazione” (*) dei provvedimenti amministrativi comunali di istituzione delle aree di sosta a pagamento nei “centri abitati” (ove sussistono particolari esigenze abitative e di sosta dei residenti e degli avventori).
In pratica sono stati accolti tutti e 3 i motivi di ricorso sull'invocazione della disapplicazione della regolamentazione comunale di imposizione delle strisce blu.
I MOTIVI (accolti) del RICORSO:
Anche se la Sentenza è molto tecnica, provo a sintetizzarle i 3 motivi accolti che hanno portato all'annullamento del verbale per omesso pagamento della tariffa di sosta.
- 1) Con il primo motivo ci si lamentava dell’istituzione, con provvedimento comunale a carattere generale (delibera di giunta), della cosiddetta "zona a rotazione", dal momento che il cittadino assistito dallo Studio Mazzucchiello era comunque già “abbonato” alle strisce blu in quella zona e che il Comune non aveva riservato, come prevede il comma 11 dell'art. 7 del Codice della Strada (a fronte del pagamento della tariffa “agevolata”/abbonamento), apposite aree di sosta per i residenti a fronte dell'introito del prezzo dell'abbonamento di euro 150 annui (come avviene ad esempio a Milano, ma anche a Castellammare di Stabia ed a Sorrento!) e che per i terzi avventori-ospiti è invece indifferente parcheggiare nella zona (dirimpettaia) a “rotazione” o in quella ove possono "anche" sostare i residenti muniti di abbonamento.
-2) Con il secondo motivo si denunciava l'illegittimità del provvedimento comunale di istituzione della sosta a "rotazione" ove devono pagare anche gli abbonati-residenti, per una palese carenza di attività istruttoria che avrebbe dovuto compiere il Comune prima ancora di decidere di istituire le aree di sosta tariffata “a rotazione” (ove a ppunto non sono ammesse forme agevolate di tariffa per i residenti). Tale obbligo di motivazione “in fatto”, con l’elencazione di tutti i “presupposti”, è imposto in generale per tutti i provvedimenti amministrativi dalla Legge 241/90, estensibile ovviamente anche allo specifico comparto dell’uso della pubblica strada, come viene “rafforzato” dallo stesso Codice della Strada. Non c'erano studi tecnici, relazioni e censimenti da cui fare emergere i criteri di riservare apposite aree di sosta alla "rotazione". Contrariamente alle previsioni dello stesso articolo 36 del Codice della Strada (obbligo di dotazione ed aggiornamento biennale del P.U.T. , Piano Urbano del Traffico, che, per definizione comprende anche i “piani della sosta” dei veicoli: la sosta è infatti un elemento statico compreso nel concetto di “circolazione” stradale), non è stato nemmeno raccolto ed indicato il fabbisogno di zona degli stalli di sosta connessi a quei residenti che già sono “abbonati”! Né sono state valutate le chance offerte ai residenti di lasciare la propria automobile in zona e di recarsi al lavoro con l’impiego del trasporto pubblico, in armonia con il citato P.U.T., per non incrementare il traffico e non incidere negativamente sulla “fluidità del traffico”, obiettivo primario da raggiungere con la programmazione e l’attuazione del P.U.T.! A fronte di questa articolata argomentazione, il Comune non ha depositato specifica documentazione (v. motivazione della sentenza).
-3) Con il terzo motivo, MA QUESTO E' UN PRINCIPIO DI DIRITTO PRATICAMENTE ESTENSIBILE A TUTTE LE STRISCE BLU d'ITALIA, si è argomentata l'illegittimità alla base di qualunque provvedimento comunale impositore di tariffa per la sosta ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI (ove sussistono evidenti ragioni sacrosante dei residenti a sostare la vettura durante il riposo notturno e di scegliere di utilizzare il servizio pubblico per recarsi al lavoro), dal momento che il Codice della Strada, all'art.7, comma 1, lettera "F", per diventare legalmente operativo (nell’attribuire la facoltà/potere ai comuni di istituire aree di sosta tariffata nei centri abitati) richiede una norma di attuazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (per evidente necessità di uniforme applicazione del diritto sull'intero territorio nazionale in materia di sicurezza della circolazione stradale) sulle condizioni e tariffe a cui devono uniformarsi i Comuni.
-4) Il Giudice ha quindi accertato che tale norma di attuazione, come dimostrato dalla specifica lettera diretta all’avvocato Massimo Mazzucchiello a firma del Direttore del Ministero Infrastutture e Trasporti (ora Ministero delle mobilità sostenibili) ed allegata al ricorso, non è stata mai emanata.
In conclusione, l'accoglimento di tutti e tre i motivi, con la disapplicazione d’ufficio (ai sensi dell’art. 5 della Legge 2248/1865, allegato E, tuttora vigente) dei provvedimenti amministrativi del Comune di Napoli di istituzione dell’area di sosta tariffata e a “rotazione”, ha determinato l'annullamento del verbale sanzionatorio e la condanna del Comune di Napoli alla rifusione delle spese processuali. Con certificazione del 6 luglio 2022 l'Ufficio del Giudice di Pace ha assicurato che non è stata proposta alcuna impugnazione. Questo significa che il Comune di Napoli ha prestato acquiescenza alla decisione, accettandola.
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E adesso?
Ovviamente, non si consiglia di non pagare la “tassa” per la sosta sulle strisce blu alla Riviera di Chiaia o comunque in altre città del Paese (occorre infatti sempre affrontare un giudizio aleatorio e bisogna comunque anticipare le spese del contributo unificato pari a euro 43,00 ed attendere dai 2 ai 3 anni la sentenza, salvo impugnazioni!).
Ma certamente, si può domandare al Comune l’ottemperanza di questa decisione, ovvero di conformarsi alla stessa .
Nel caso specifico della Riviera di Chiaia a Napoli, ad esempio e per il tramite dell’Associazione ambientalista e di promozione turistica/decoro urbano ARIRINA (Associazione per la Rinascita della Riviera di Chiaia e di Napoli), sarà presentata un’istanza amministrativa collettiva al fine di chiedere l'ottemperanza collettiva di tutti i residenti della zona Riviera di Chiaia di questa sentenza al fine di delimitare apposite aree di sosta per i residenti muniti di abbonamento alla sosta oppure di derogare, in favore di questi ultimi, all’istituzione delle aree “a rotazione”.
Ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, allegato E della citata legge 2248 del 1865 (si sottolinea: tuttora in vigore!), infatti, le Pubbliche Amministrazioni/comuni... "si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso".
Seguono la Sentenza “certificata” il 6 luglio 2022 e la comunicazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2013 di mancata emanazione di Direttive ministeriali previste dall’art.7, comma1, lettera “f” sulle condizioni e le tariffe.