La celerità del processo previdenziale
Aspetti procedurali in merito alle C.T.U. - perizie medico-legali
Aggiornato al 27-12-2020
Principi di diritto ottenuti dall'avvocato Massimo Mazzucchiello con Giurisprudenza di legittimità e di merito.
Sommario delle questioni proposte
- !) Suprema Corte di Cassazione II Sezione civile, 5200/2017, Presidente Stefano Petitti, Estensore Mauro Criscuolo (su ricorso dell'avvocato Massimo Mazzucchiello). Importante precedente in materia di cause di previdenza-assistenza obbligatorie e di responsabilità medica di strutture sanitarie (cosiddette c.t.u. "percipienti", cioè di devoluzione al Sanitario di accertamento del "fatto" medico-legale).
"Anche il Cittadino invalido è legittimato ad opporsi al compenso del c.t.u., indipendentemente dal fatto che l'importo sia stato posto a carico dell'Inps ( o della Struttura Sanitaria)! E quindi potrà chiedere, oltre ad eventuali riduzioni di un terzo del compenso del medico a causa di eventuali ritardi nel deposito della perizia medico-legale (a fronte dei quali il Cittadino non ha potuto presentare una nuova domanda amministrativa all'Inps fino alla conclusione del processo, con grave danno), o di errori di liquidazione per importi dei compensi disancorati dalle tabelle ministeriali o per spese vive non dimostrate [vedi "precedenti di merito" in materia di invalidità civile a seguire].
Seguono i Principi di diritto applicabili, desumibili dalle
4 interessanti pronunce di merito conseguite dall'avvocato Massimo Mazzucchiello a tutela degli interessi dei Cittadini assistiti:
3 incentrate sulle importantissime problematiche della celerità del processo previdenziale-assistenziale con l'Inps
(ma ovviamente tali principi sono comunque applicabili alle cause di responsabilità medica delle strutture sanitarie, trattandosi comunque di perizie medico-legali cosiddette di natura "percipiente" e non "deducente").
1 incentrata sull'annullamento dell'importo riconosciuto per spese non riconosiute.
Tutte le citate pronunce applicano il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione 5200/17 ottenuto dall'avvocato Massimo Mazzucchiello sopra riportato.
In attuazione dei principi del "giusto processo" in relazione alla necessità di assicurare un processo più spedito, enucleati dall'art. 111 della Costituzione, infatti, il Legislatore, con una novella del 2009 (Legge 69) ha inasprito infatti la previsione dell'art. 51 del Testo Unico Spese di Giustizia in ordine alla riduzione del compenso ai Consulenti Tecnici del Giudice di riduzione nella misura di un terzo.
In ogni caso, come chiarito nelle pronunce degli Estensori di seguito riportate, tale riduzione compete sempre, indipendentemente dalla durata del ritardo imputabile al medico nel deposito della relazione.
La norma sulla riduzione del compenso ha evidentemente una funzione persuasiva a "fare presto", dal momento che in caso di ritardo il Cittadino invalido ha un danno enorme, connesso all'impossibilità a potre presentare una nuova domanda all'Inps in sede amministrativa per accertare il suo stato di invaldiità civile e/o di indennità di accompagnamento o pensionabile , (prevista dalla medesima legge 69/09 che ha inasprito la sanzione delle riduzione da un quarto ad un terzo del compenso al c.t.u. ritardatario).