Le difficoltà per la tutela del diritto al beneficio della maggiorazione della contribuzione figurativa (utile per anticipare la pensione di vecchiaia) ai sensi della Legge 388/2000, art. 80, comma 3, con un'invalidità civile di almeno il 75% in "concomitanza" di svolgimento di prestazione di lavoro privato o pubblico
(o ascrivibilità nelle prime 4 categorie della tabella A per le pensioni di guerra) o per i lavoratori sordomuti ex L. 381/70.
Premesso che i destinatari di questo beneficio sono i "lavoratori" (e quindi tale beneficio è invocabile solo per chi lavora! E si matura in "concomitanza" di prestazione lavorativa effettivamente resa!), la legge n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che "a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata a1 D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fui del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa". Come osservato in Cass. n. 9960 del 2005, nell'ambito di applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3, rientrano:
- a) i lavoratori sordomuti, ovvero "i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (L. n. 381 del 1970, art. 1);
- b) gli invalidi civili (con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (L. 30 marzo 1971, n. 118, n. 118 e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9);
- c) gli invalidi di guerra, civili di guerra c gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1978, n. 834 e successive modificazioni.
Per effetto del beneficio l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74%.
Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni, e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
La maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa; a tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche per periodo anteriore al 1 gennaio 2002 (v. in tal senso, sent. cit., n. 9960 del 2005).
La difficoltà della tutelabilità del diritto in sede giudiziaria quando non si dispone già di un riconoscimento del grado di invalidità civile di almeno il 75%.
Dal 2015 in si è formata una Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 2011/2015 e seguenti) che ha precluso la tutelabilità in tribunale del "solo" presupposto di accertamento dello stato invalidante.
E' un po' come il cane che si morde la coda...come mi disse una illustre Collega.
Come si fa a presentare all'Inps una domanda di accredito dei contributi figurativi per andare prima in pensione se non sussiste il requisito sanitario di riduzione della capacità lavorativa di almeno il 75% , oltre a quello di aver prestato lavoro in concomitanza?
Questi "precedenti" si muovono du due considerazioni principali:
1) Il giudice è "giudice dei diritti" e non "giudice dei fatti". L'accertamento di un solo "fatto" è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge (esempio la proposizione della "querela di falso" in sede civile per fare dichiarare un documento "falso" ovvero che quello che risulta attestato come avvenuto in presenza di un pubblico uffiiciale non corrisponde al vero -esempio che il postino si sia effettivamente recato al domicilio del destinatario di una lettera raccomandata -). Nello specifico l'accertamento del grado di invalidità civile di alemo il 75% è un fatto e non un diritto!
2) è necessario che venga presentata una "domanda amministrativa", dal momento che la legge (art. 80, comma 3, L. 388/2000) prevede espressamente "a richiesta dell'interessato". Questa "domanda amministrativa" non coinciderebbe però con la "domanda di accertamento di una generica invalidità civile", ma a quella di specifica ed espressa "richiesta del beneficio " di accredito contributivo figurativo per la concomitanza di una effettiva attività lavorativa prestata (pubblica, privata o in cooperativa). Sì ma se non si è ottenuto un concreto e presupposto riconoscimento di un grado di invalidità pari almeno al 75% con si fa a presentare questa "domanda amministrativa" di accredito al momento di andare in pensione?
Come superare questa problematica? E soprattutto come bisogna muoversi tra i rigidi paletti fissati dalla Suprema Corte di Cassazione?
Ecco come ci siamo riusciti ricorrendo all'analiticità chiedendo l'accertamento in sede giudiziaria di entrambi gli elementi costitutivi del diritto del beneficio all'accredito delle maggiorazioni contributive figurative:
- il requisito dell'effettiva prestazione di lavoro e della contribuzione figurativa: in particolare dopo la presentazione della domanda amministrativa di accertamento della concomitante invalidità civile e prima della pronuncia del giudice;
- il requisito della sussistenza del grado di invalidità civile corrispondente alla ridotta capacità lavorativa di almeno il 75%;
ovviamente con la la sussistenza della "concomitanza" di entrambi i suddetti requisiti.
DAL MOMENTO CHE LA STESSA NORMA PARLA DI RICONOSCIMENTO ANCHE PER PERIODI INFERIORI ALL'ANNO (Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto), ALLORA POSSIAMO PENSARE DI CHIEDERE AL GIUDICE DI ACCERTARE ANCHE IL DIRITTO RELATIVO AD UNA FRAZIONE TEMPORALE DETERMINATA! COME AD ESEMPIO PER IL TEMPO INTERCORSO TRA LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA E LA PRONUNCIA DEL GIUDICE, coincidente con il momento incui emana la "decisione", ovvero la "sentenza"!
Segue il precedente di merito del Tribunale di Napoli,
Estensore Diego Vargas, Sentenza N. 1269/2018


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Si ritiene utile riportare i passaggi della Giurisprudenza di legittimità del 2015/2016 per illustrare la complessità della questione di ammissibilità della tutela giurisdizionale. Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 113 della Costituzione, avverso tutti i provvedimenti amminsitrativi è sempre ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria...
Alla stregua della richiamata disciplina deve ritenersi necessario che
l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'INPS
("...è riconosciuto, a loro richiesta..."), "il beneficio",
mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74%
costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla
maggiorazione. Il beneficio è infatti strettamente collegato al diritto ed alla
misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può
essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda
di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%,
da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto.
1,a giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal
condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti,
ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per lepre, può
essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e
non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono
proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente
rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie
costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento
giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella
sua interezza (Cass. S.U. n. 27187/2006; v.
pure Cass.
27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass.
9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n.
10039/2002). Come affermato, in Cass. n.
2051/2011, l'interesse ad agite richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non
conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere
utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per
la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa
intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni
autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che
costituiscano solo elementi frazionali della fattispecie costitutiva di un
diritto, che può costituire inietto di accertamento giudiziario solo nella sua
interezza.
Sulla base di tale condivisibile giurisprudenza
questa Corte ha quindi ripetutamente escluso, in fattispecie identiche a quella
in esame, l'ammissibilità di un'azione di mero accertamento (v. Cass. ord.
n. 2011/2015, ord. n. 13491/ 2013, ord. n. 12036/ 2013).